Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(CONDIZIONI DI VENDITA)
della Ditta
Wandres GmbH micro-cleaning

§ 1 Validità delle condizioni

  1. Consegne, prestazioni e offerte da parte del venditore hanno luogo unicamente sulla base delle condizioni di vendita qui di seguito elencate. Queste valgono anche per tutti i rapporti di affari che si svolgeranno nel futuro, anche qualora non venissero nuovamente fissate esplicitamente. Queste condizioni si intendono accettate il più tardi con l'accettazione della merce fornita. Per questo motivo, controconferme dell’acquirente, alle sue condizioni di contratto o di acquisto, non vengono prese in considerazione.
  2. Modifiche delle condizioni contrattuali sono unicamente valide se il venditore le conferma per iscritto o se fra il venditore e l’acquirente esiste un particolare contratto. La rappresentanza è esclusa.

§ 2 Offerta e chiusura del contratto

  1. Le offerte del venditore sono – anche per quanto riguarda le indicazioni dei prezzi – libere e non impegnative, a meno che non siano indicate in maniera esplicita e vincolante. Questo vale anche per le offerte che appaiono in prospetti, annunci ecc. Per alcune offerte speciali, il venditore si impegna a mantenere l’offerta per 90 gg. di calendario. Il compratore è vincolato al suo ordine per 90 gg.
  2. Dichiarazione di accettazione e tutti gli ordini necessitano, per essere validi, della conferma per iscritto o in via telematica da parte del venditore. In caso di integrazioni, modifiche e accordi accessori è esclusa la rappresentanza.
  3. Disegni, illustrazioni, misure, pesi e altri dati di produzione sono vincolanti qualora ciò sia stato esplicitamente concordato per iscritto. Su preventivi, disegni ,progetti ed altri documenti, il venditore si riserva il diritto di proprietà e i diritti d’autore, detti non devono essere messi a disposizione di terzi. Il venditore si impegna, a sua volta, a rendere accessibili a terzi le informazioni e i documenti che l’acquirente definirà confidenziali, soltanto previo consenso dello stesso.

§ 3 Prezzo e Pagamento

  1. I prezzi si intendono, salvo specifici accordi, franco stabilimento, ma imballaggio escluso. In aggiunta al prezzo viene calcolata l’imposta sul valore aggiunto nella misura stabilita singolarmente dalla legge.
  2. In assenza di accordi speciali, il pagamento deve essere effettuato, senza alcuna detrazione,entro e non oltre 10 gg., sconto 2%, presso il domicilio di pagamento indicato dal venditore. Per merce del valore non inferiore agli Euro 20.000,00 con i seguenti parametri:
    La prima Fattura, per il valore del 35%, verrà inviata dopo la conferma d’ordine da parte del venditore.
    La seconda Fattura, per il valore del 55%, verrà consegnata al momento del ritiro della merce da parte dell’acquirente, presso lo stabilimento del venditore oppure, se ciò non avvenisse, nel momento del passaggio del rischio, conformemente all’articolo 5 , paragrafo 1 di questo regolamento.
    La terza Fattura, per il valore del 10%, verrà inviata 10 gg. dopo la scadenza di un periodo di tempo che il venditore ha fissato per dar modo all’acquirente di procedere con i controlli tecnici.
  3. La sospensione dei pagamenti e la compensazione, per quanto riguarda le rivendicazioni del compratore contestate dal venditore, non sono ammissibili.
  4. In caso di ritardato pagamento, il venditore è autorizzato a chiedere, a titolo di risarcimento globale , interessi in misura di 8 punti percentuali sul tasso base di interessi della Banca Centrale Europea, sull’importo non pagato. Un danno minore è stimabile se l’acquirente è in grado di dimostrarlo. La dimostrazione di un grosso danno causato dal venditore è ammessa. Qualora l’acquirente non abbia provveduto al pagamento da più di 30 gg., il venditore è autorizzato ad esigere subito tutti i suoi crediti verso il compratore anche se provenienti da altri rapporti giuridici, anche se prorogati, e/o da cambiali con sconto cambiario valido o garantite con documento. Il venditore può, in questo caso inoltre recedere dal contratto e subordinare al pagamento anticipato ulteriori consegne.
  5. La base del contratto è costantemente la solvibilità inalterata del compratore. Qualora la sua situazione patrimoniale peggiorasse e si arrivasse ad una richiesta di apertura di una procedura fallimentare, ma anche nel caso di protesto cambiario o di assegni, così come per un’assicurazione giurata, il venditore è autorizzato ad imporre il pagamento anticipato oppure può recedere dal contratto.
  6. Cambiali ed assegni vengono accolti dal venditore soltanto “pro-soluto”. Per quanto riguarda le cambiali: soltanto con la riserva della loro assoluta validità di sconto. Spese di sconto e tasse cambiarie sono a carico del compratore e devono essere pagate, senza detrazioni, entro 10 gg. data fattura. Il venditore non assume alcuna responsabilità per la tempestiva presentazione , il protesto, la comunicazione e il rifiuto qualora la cambiale non venisse pagata. Crediti chirografi in forma di cambiali, così come i crediti posti alla loro base sono esigibili subito, nel momento e nella misura nei quali le cambiali si riveleranno non idonee allo sconto cambiario, per motivi legati alla solvibilità del compratore.

§ 4 Tempi di consegna e di produzione

  1. Date di consegna o scadenze, che sono state concordate in maniera vincolante, devono essere fissate per iscritto.
  2. Il termine di consegna ha inizio con l’invio della Conferma d’ordine, tuttavia non prima che il compratore non abbia procurato tutta la documentazione necessaria: permessi, liberatorie, come pure la ricevuta dell’avvenuto pagamento di quanto concordato. Il termine di consegna si ritiene rispettato quando l’oggetto della consegna esce dal terreno aziendale entro la sua scadenza o nel momento in cui si comunica la disponibilità di spedizione.
  3. Ritardi nelle consegne o scadenze, imputabili a cause di forza maggiore oppure a causa di eventi che hanno reso difficile o impossibile al venditore di mantenere quanto promesso- in particolare scioperi, serrate, disposizioni amministrative, ecc., anche qualora riguardino fornitori del venditore o subappalti- il venditore non assume responsabilità anche se sono stati fissate date di consegna o scadenze per iscritto. Questi impedimenti autorizzano il venditore a ritardare, per il periodo di impedimento oltre ad un adeguato tempo di avvio, i tempi di consegna e di produzione. Avviene la proroga nella data di consegna senza colpa da parte del venditore, oppure il venditore si libera dal suo impegno, non è consentito al compratore di far valere le sue rivendicazioni di risarcimento danni. Il venditore, può appellarsi alle circostanze sopra indicate, soltanto previa comunicazione immediata al compratore. Questa disposizione vale anche qualora il venditore si trovi in una situazione di ritardo. Limitazioni nell’importazione o esportazione a causa di azioni giuridiche nazionali o internazionali, che impediscano o limitino temporaneamente la possibilità di consegna, determinano un caso di “impossibilità per cause di forza maggiore” indipendentemente dal fatto che siano entrate in vigore prima o dopo la chiusura del contratto. Escluso il caso, il venditore era a conoscenza della cosa alla stipulazione del contratto.
  4. Qualora al venditore sia riconosciuta la responsabilità di non aver rispettato le date ed i termini di consegna che erano stati stabiliti in maniera vincolante, oppure si trova in una situazione di ritardo che provoca danni all’acquirente, l’acquirente ha diritto ad un risarcimento per il ritardo (Penale 0,5% per ogni settimana trascorsa, nell’insieme per un massimale fino al 5% del valore fatturato di consegne o prestazioni colpite dal ritardo). È possibile, per il venditore, dimostrare che il danno dell’acquirente è minore di quello denunciato. Maggiori rivendicazioni sono escluse a meno che il ritardo dipenda da grave colpa o da intenzione del venditore.
  5. Tutti i sopra elencati diritti a rimborso dei danni causati da ritardo, possono essere rivendicati dall’acquirente unicamente se provvederà a comunicarli, per iscritto al venditore, in un lasso di tempo di non oltre 4 settimane dall’accertamento della presenza dei danni stessi.
  6. Se la spedizione verrà ritardata per desiderio dell’acquirente, gli verranno calcolati, partendo dopo un mese dall’annuncio della possibilità di consegna, i costi sorti dall’immagazzinamento, di almeno ½ % del fatturato per ciascun mese, nell’insieme però non più del 10% del fatturato. E´possibile per l’acquirente, dimostrare che il venditore non ha avuto, oppure ha avuto costi minori rispetto a quelli denunciati. Il compratore può dimostrare i maggiori costi. Il venditore è peraltro autorizzato, dopo la scadenza infruttuosa di un adeguato termine di consegna fissato, di disporre della merce e di consegnare con adeguato ritardo la merce all’acquirente.
  7. Il venditore è autorizzato a consegnare in qualsiasi momento parte di merci e di produzione.
  8. Il rispetto dei termini di consegna è presupposto per l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’acquirente.

§ 5 Passaggio del rischio

  1. Non appena la spedizione viene trasferita alla persona che deve portare a termine il trasporto, il rischio passa all’acquirente. Qualora la merce venga affidata per la consegna ad uno spedizioniere, al momento in cui lascia il terreno aziendale. Questo vale anche, in singoli casi, se la spedizione, come concordato, viene effettuata franco di porto. Se la spedizione, su richiesta del cliente, viene ritardata, il passaggio del rischio avviene contemporaneamente alla comunicazione della disponibilità alla spedizione ed è a carico dell’acquirente.
  2. Assicurazioni relative ad eventuali danni nel trasporto vengono effettuate su ordine ed a carico dell’acquirente.
  3. Il materiale inviato, anche se presenta difetti irrilevanti, dovrà essere accettato dall’acquirente salvo i diritti esposti in questo regolamento.

§ 6 Garanzia

  1. Per quanto riguarda i difetti sulla merce, ai quali appartiene anche la mancanza delle caratteristiche di qualità concordate, il venditore risponde soltanto in questi casi:
    • Sono da riparare o da sostituire gratuitamente, in via equitativa, a scelta del venditore tutti quei pezzi che, nel lasso di tempo di un anno dalla spedizione, a seguito di una circostanza emersa durante il passaggio del rischio, risultino inutilizzabili o non soltanto leggermente ridotti nella loro idoneità.
    • La costatazione di questi difetti dovrà essere prontamente comunicata al venditore per iscritto. Le parti sostituite risulteranno proprietà del venditore.
    • Qualora la spedizione, il montaggio o la messa in servizio avvenissero con un ritardo non imputabile al venditore, la sua responsabilità cessa, al più tardi 12 mesi dopo il passaggio del rischio.
    • Se il venditore non fosse disposto o in grado di effettuare le riparazioni o di procurare i pezzi di ricambio, li rifiuta o li ritarda a date non adeguate, per motivi che il venditore deve giustificare, oppure, per un qualsiasi motivo non vengono effettuate le riparazioni o le sostituzioni dei pezzi difettosi, il compratore è autorizzato a recedere dal contratto oppure a richiedere una adeguata riduzione del prezzo di acquisto.
    • In caso si trattasse di prodotti stranieri, il compratore dovrà primariamente ricorrere giudizialmente contro il fornitore dei prodotti stranieri. In questo modo vengono passate al compratore le rivendicazioni di responsabilità spettanti al venditore contro il fornitore di prodotti stranieri. Durante il periodo di ricorso contro terzi, la pretesa di garanzia del compratore verso il venditore si ritiene inibita. Qualora il compratore avesse spontaneamente scelto detti fornitori dei prodotti stranieri e si fossero presentati i sopra elencati difetti nei prodotti stranieri oppure i difetti hanno avuto origine da codesti prodotti stranieri, il compratore dovrà rimborsare al venditore i costi sorti per la riparazione dei danni.
    • Non si garantisce alcuna responsabilità per danni causati dai seguenti motivi:
      Inosservanza delle istruzioni d’uso del venditore, uso inopportuno o improprio, montaggio erroneo, p.e. montaggio da parte del compratore o di terzi, escluso il caso si tratti di istruzioni d’uso carenti, usura ordinaria, consumo dei pezzi soggetti a usura, manutenzione mancante o non curata, scorte inadatte, ricambi di materiale di fabbricazione, lavori edili difettosi, terreno di edificazione inadatto, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, a meno che non siano imputabili al venditore, carenza di manutenzione, in particolare anche la non esecuzione di manutenzione indicata dalle istruzioni per l’uso o dal prospetto come anche modifiche effettuate dal compratore al materiale inviato, in particolare la sostituzione di pezzi o l’uso di materiali che non corrispondono alle specificazioni originali.
    • L’acquirente deve concedere al venditore, previo accordi, tutto il tempo necessario e l’opportunità per effettuare le riparazioni e l’invio dei pezzi di ricambio in regime di economia. In caso contrario, il venditore può ritenersi libero dall’obbligo.
    • Solo in casi urgenti, che implicano pericolo per la sicurezza dell’azienda e per evitare sproporzionati grossi danni, premesso che il venditore dovrà sempre e subito essere informato, il compratore ha diritto a riparare o a far riparare da terzi, il danno e a richiedere al venditore il dovuto risarcimento dei costi.
    • I costi relativi alle riparazioni o all’invio di ricambi, subordinati alla dimostrazione della giusta necessità , devono essere sostenuti dal venditore.
    • Nel caso in cui si presentassero difformità dei prodotti standard e l’acquirente avesse chiesto di rinunciare ai controlli tecnici dei prodotti presso la fabbrica del venditore, il compratore dovrà assumersi i costi che insorgeranno.
    • La garanzia per un componente di ricambio è un anno. Questo periodo di garanzia inizia con la spedizione del componente di ricambio oppure con la fine dei lavori di sostituzione. Il termine della garanzia per i vizi del corrispondente componente fornito viene prolungato in relazione alla durata dell'interruzione dell'operazione regolare causata dai lavori di riparazione.
    • Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da non adeguati lavori per modifiche o riparazioni, intrapresi senza richiesta anticipata di permesso da parte del venditore.
  2. La copertura della garanzia ha inizio con la data di consegna.
  3. Il compratore è tenuto a far presente, prontamente per iscritto, al venditore i difetti riscontrati. Al più tardi entro una settimana dal ricevimento della merce. Difetti che non si potevano riscontrare, anche dopo un attento esame, entro detto termine, devono essere comunicati per iscritto al venditore, non appena vengono rilevati.
  4. Per materiale usato, il venditore si fa carico di una garanzia per i vizi soltanto quando sia stata concordata precedentemente per iscritto. Questo non vale se il venditore premeditatamente tace il difetto oppure garantisce la qualità della cosa.
  5. In caso di vizio legale, il venditore risponde per quanto segue:
    • Se l’uso del materiale consegnato lede la normativa per la sicurezza nell’industria oppure i diritti d’autore all’interno del paese, sarà compito del venditore, accollandosi i costi, di cercare di ottenere per l’acquirente, una soluzione che gli dia la possibilità di continuare a fruirne oppure di modificare il materiale in modo tale che sia possibile, per il compratore, fruirne senza ledere le normative.
    • Se ciò non è possibile a condizioni economiche convenienti o in termini di tempo adeguati, il compratore può recedere dal contratto. Considerati i suddetti presupposti, è concesso anche al venditore il diritto di recedere dal contratto.
    • Il venditore provvederà inoltre ad emettere una liberatoria per l’acquirente relativa alle pretese accertate, incontestate o legittime del relativo responsabile per la sicurezza. Per il venditore, codesti impegni esistono soltanto:
      - qualora l’acquirente informi prontamente che sono state riscontrate violazioni della normativa per la sicurezza o della normativa sui diritti di autore
      - se il compratore si impegna, a seconda delle sue possibilità , ad aiutarlo nella difesa contro le rivendicazioni prodotte. Per es. permetta al venditore di adottare provvedimenti di modifica come al § 6 di questo regolamento
      - se il venditore mantiene tutte le possibilità di difesa, compresa la regolamentazione extragiudiziale
      - se il vizio legale non dipende da una disposizione del cliente e
      - se la violazione del diritto non è stata causata da una modifica apportata autonomamente dall’acquirente, al materiale che gli era stato inviato oppure è stato usato in maniera difforme da quanto indicato nel contratto.
  6. I suddetti paragrafi racchiudono nell’insieme le norme di garanzia per i prodotti ed escludono ulteriori pretese di garanzia di qualsiasi tipo, sempre nel rispetto delle norme di legge.

§ 7 Ricambi

Il venditore si impegna, per un lasso di tempo di 10 anni dalla consegna, a fornirne i pezzi di ricambio, ai prezzi di listino. Il venditore non è tenuto ad avere pezzi di ricambio nel suo magazzino.

§ 8 Impossibilità e incapacità

  1. L'acquirente può recedere dal contratto qualora al venditore non sia possibile consegnare tutta la merce prima del passaggio del rischio. La medesima cosa vale se il venditore non e`ripetutamente in grado di provvedere alle consegne.
  2. 2.Se l'impossibilita`si presenta per ritardo di accettazione o per colpa dell'acquirente, quest'ultimo e`obbligato alla compensazione.

§ 9 Riserva della proprietà

Il venditore potrà esigere dall’acquirente, fino al momento in cui otterrà l’intero ammontare dei suoi crediti, anche di quelli da conto corrente, a lui spettanti ora o nel futuro, per qualsiasi ragione giuridica, le seguenti garanzie che potranno essere ridotte su richiesta, a suo piacimento, non appena il loro valore supererà in maniera costante il 20% del credito complessivo del venditore verso l’acquirente:

  • La merce rimane proprietà del venditore. Lavorazione o trasformazione avvengono sempre per il (a nome del) venditore, tuttavia senza responsabilità per lui. Si estingue la proprietà del venditore a causa di associazione, viene già da ora stipulato che i beni dell’acquirente, considerati nell’insieme, passino in maniera proporzionale (valore della fattura) al venditore. Il compratore custodisce i beni del venditore gratuitamente. Queste regole valgono anche per la comproprietà del venditore.
  • Il compratore cede, fin da ora, al venditore, a titolo di garanzia, le richieste di crediti relative a rivendite o ad altre pretese di crediti riguardanti la merce ed anche tutti i crediti da conto corrente. Il venditore accetta la cessione. Il venditore autorizza, in maniera revocabile, il compratore ad incassare le richieste di crediti, cedute al venditore, per la sua fattura con il proprio nome. Questo mandato di riscossione può essere soltanto revocato quando il compratore non adempie in maniera corretta ai suoi impegni di pagamento. In caso di ritardati pagamenti da parte del compratore, il venditore è autorizzato a rendere pubblica a terzi questo documento di cessione.
  • Il compratore non può né ipotecare né trasferire la proprietà a qualcun altro, per ragioni di sicurezza, dei beni che gli sono stati consegnati. In caso di pignoramento o di sequestro o di qualsiasi altra disposizione da parte di terzi, l’acquirente dovrà subito mettere al corrente della cosa il venditore.
  • Qualora l’acquirente non rispettasse le regole contrattuali, particolarmente in caso di ritardato pagamento, il venditore è autorizzato, dopo aver inviato i necessari solleciti di pagamento, al ritiro ed il compratore è obbligato alla restituzione delle cose. La messa in pratica del riservato dominio, così come il pignoramento da parte del venditore, dell’oggetto consegnato, non valgono come recessione dal contratto.
  • Il venditore è autorizzato ad assicurare, per conto dell’acquirente, il materiale inviato, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare di aver già stipulato a suo nome una assicurazione di questo tipo.

§ 10 Modifiche di costruzione

Il venditore ha diritto di apportare modifiche di costruzione, non è tuttavia tenuto ad applicarle a tutti i prodotti già a suo tempo consegnati.

§ 11 Responsabilità

  1. Richieste di risarcimento danni sono indipendenti dal tipo di violazione dei doveri, compreso azioni illecite fin dove giuridicamente ammesso e azioni dove venga esclusa la premeditazione o la grave colpa. Nell’ultimo caso, il venditore garantisce soltanto fino al tetto prevedibile del danno.
  2. 2.In caso di violazione delle norme principali previste dal contratto, il venditore è garante per ogni negligenza ma comunque soltanto fino al tetto prevedibile del danno. Rivendicazioni per la perdita di profitti, spese risparmiate, da richieste di risarcimento danni di terzi come anche da altri danni diretti o indiretti non possono essere richieste salvo il caso in cui, una delle caratteristiche di qualità garantita dal venditore miri proprio ad assicurare il compratore contro codesti danni.
  3. 3.Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità nei paragrafi 1 e 2 non valgono per le rivendicazioni sorte da comportamento maligno del venditore così anche quando le caratteristiche di qualità siano state garantite, per le rivendicazioni riguardanti la regolamentazione legislativa dei prodotti ed anche verso danni alla vita, al corpo o alla salute.
  4. 4.Quando la responsabilità del venditore è esclusa o limitata, questo vale anche per gli impiegati, gli operai, i rappresentanti e per gli ausiliari del venditore.

§ 12 Norme sulla segretezza

  1. Salvo altri accordi esplicitamente concordati per iscritto, le informazioni, fornite dal venditore e relative alla fornitura, hanno valore confidenziale.
  2. 2.Il venditore assicura la completa riservatezza su tutti i segreti aziendali e su tutte le ulteriori informazioni confidenziali che l’acquirente gli ha fornito.

§ 13 Cessione

L’acquirente potrà rinunciare ai suoi diritti che gli provengono dal rapporto contrattuale con il venditore soltanto con una liberatoria dello stesso.

§ 14 Uso del Software

  1. Se nell’insieme della consegna è contenuto anche un software, viene concesso all’acquirente il diritto, non esclusivo, di uso del software fornito e della relativa documentazione. Viene rilasciato per l’uso su particolari dispositivi forniti e per i quali è stato appositamente studiato. Lo sfruttamento del software su più di un sistema è vietato.
  2. 2.Il venditore potrà fare copie del software soltanto nei limiti a lui giuridicamente concessi (§§ 69 a ff. Disciplina sui diritti d’autore), tradurre o trasformare da Codice Oggetto in Codice Sorgente. Il compratore si impegna a non rimuovere i dati di Provenienza – in particolare le annotazioni Copyright – o di modificarle, senza previo consenso del venditore.
  3. 3.Tutti gli ulteriori diritti relativi al software ed alle documentazioni, così anche per le copie, rimangono al venditore o eventualmente al fornitore del software. La concessione di sottolicenze non è consentita.

§ 15 Diritto applicabile, foro competente, luogo d’adempimento

  1. Qualora l’acquirente commerciante sia, persona giuridica di giustizia pubblica del pubblico peculio, resta Buchenbach luogo di adempimento ed anche foro competente per spedizioni e pagamenti così come per tutte le controversie che potranno nascere fra le parti.
  2. 2.I rapporti fra le parti contraenti del contratto vengono regolati esclusivamente dal diritto giuridico applicato nella Repubblica Federale Tedesca, escluso l’accordo UN di Vienna, del 1980, sulla compravendita.

§ 16 Clausola di riserva

Nel caso alcune norme di queste condizioni contrattuali generali non fossero legalmente valide o non applicabili oppure perdessero, nel futuro, la loro validità o la loro applicabilità , non per questo le restanti regolamentazioni di questo contratto generale perderanno la loro validità. Lo stesso vale nel caso dovesse emergere che, in questo contratto generale, esiste una lacuna nella regolamentazione. In sostituzione delle condizioni non più valide o inapplicabili oppure per colmare la lacuna, dovrà valere una regola adeguata che, per quanto possibile giuridicamente, si avvicini a ciò che gli interessati desiderano oppure esprima il senso e lo scopo delle condizioni contrattuali. Questo vale anche quando la non validità di una regolamentazione si basa p.es. su una misura di rendimento o di tempo prescritta; sarà allora opportuno considerare come validamente concordata una misura di rendimento o di tempo giuridicamente consentita, che si avvicini il più possibile a quanto fissato.

Buchenbach, Aprile 2003

Dipl.-Ing. Claus G. Wandres
Amministratore delegato